
CASETTE IN LEGNO E NORMATIVA
LA FATIDICA DOMANDA
“Sior Geometra, voria comprar na casetta in legno da metter in giardin non serve domandar nessun permesso in Comune vero?”
Questa è una domanda che mi viene posta molto frequentemente, e delle volte mi trovo in difficoltà a spiegare al cliente che una casetta in legno, per la normativa Regionale è considerata una vera e propria costruzione a tutti gli effetti e pertanto, deve rispettare le distanze dai confini, i vincoli ed i parametri imposti dal piano regolatore Comunale.
Dialetti a parte, voi cosa rispondereste a questa domanda? Si? No? Cerchiamo ora di analizzare insieme i vari aspetti normativi.
Come avrete capito, di mestiere faccio il Geometra e opero in tutta la provincia di Pordenone.
Se vorresti realizzare una casetta in legno nel tuo giardino posso aiutarti e darti tutte le indicazioni necessarie per come costruirla completamente in regola e con tranquillità, fornendoti una consulenza per il tuo caso specifico. Puoi contattarmi senza impegno al numero 349.8961019 oppure puoi inviarmi una mail all’indirizzo erik@geometragirardi.it.
LE DIMENSIONI CONTANO (MATERIA SISMICA)
Nel caso specifico delle casette in legno le dimensioni contano, e per dimensioni parlo di metri quadrati e di altezza massima. La normativa infatti prevedere delle esemplificazioni se il manufatto rispetta certi limiti dimensionali. Per la normativa sismica infatti, sono considerati interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità:
“i manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza all’intersezione tra pareti verticali ed intradosso di copertura ≤ m 2,50 ed altezza massima o di colmo ≤ m 4,30 (limite ridotto a m 3,80 nel caso di manufatti con copertura ad un’unica falda), realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili” (rif Modulo Deposito Opere Minori FVG).
Se la nostra casetta in legno rispetta questi parametri sarà soggetta ad una progettazione dal punto di vista strutturale molto semplificata, ed semplificazione in questo caso è sinonimo di risparmio economico. La progettazione, anche se molto “semplificata” deve essere redatta da un tecnico abilitato ed il progetto deve essere depositato presso gli uffici regionali competenti.
EDILIZIA LIBERA, MA NON TROPPO (MATERIA URBANISTICA)
La Legge Regionale 19/2009 (link alla normativa) regolamenta tutti gli interventi edilizi in Regione FVG.
La realizzazione di una casetta in legno di modeste dimensioni (dagli 8 ai 30 metri quadrati) ricade nell’abito di applicazione degli articoli 16 e 16bis denominati “interventi in attività edilizia libera”.
Più precisamente la normativa urbanistica, prevede che per manufatti fino a 25 metri cubi (quindi ad esempio una casetta di 8 metri quadrati per una altezza di 2,70 / 3,00 metri) non siano soggetti ad alcuna comunicazione in Comune (attenzione, resta fermo quanto definito al paragrafo precedente!).
Poniamo invece un caso più concreto, ad esempio la realizzazione di una casetta in legno, avente superficie pari a 15 m² per una altezza media sempre di circa 2,70 m. La cubatura è maggiore di 25 m³ (infatti risultano: 15×2,70=40,50 m³) e pertanto l’intervento è soggetto a comunicazione di inizio lavori a firma di un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere). Quindi si parla di “edilizia libera” fino a determinati limiti, molto ristretti.
E IL CATASTO? (MATERIA CATASTALE)
E’ obbligatorio accatastare la casetta in legno?
La risposta è SI, a meno che la casetta non abbia una superficie inferiore a 8 m². Non c’è molto da aggiungere se non specificare, che anche in questo caso, che ci sono delle semplificazioni. E’ prevista una procedura di accatastamento “semplificata” per i manufatti fino a 20 metri quadrati.
VICINI, TROPPO VICINI (MATERIA LEGALE)
Immaginiamo di aver appena ordinato la nostra nuova casetta in legno, un paio di giorni dopo un amico muratore ci ha realizzato un bel basamento in calcestruzzo, ed un venerdì mattina della stessa settimana, la ditta installatrice ha appena finito di montare la nostra nuova casetta. Passato qualche giorno, giusto il tempo di aver terminato di riporre i nostri attrezzi e ci viene recapitata una lettera di segnalazione dal messo Comunale. E qui potrebbero iniziare i problemi. Chi può essere stato a fare la segnalazione? La risposta la sappiamo già.
I rapporti con i vicini molte volte non sono dei più cordiali ed amichevoli, ed il più delle volte le discussioni e le liti si accendono per delle piccole cose come ad esempio, la posa di una nuova casetta in legno, magari posta proprio sul confine.
Chiaramente l’esempio è volutamente estremizzato e quasi paradossale, ma ha il solo scopo di informare e far comprendere come oggi la normativa sia puntuale e non ammetta sgarri, soprattutto in caso di segnalazioni da parte di terzi.
OK, ORA BASTA PARLARE DI BUROCRAZIA (CONSIDERAZIONI FINALI)
Con questo articolo ho voluto raccogliere i principali aspetti riguardanti la normativa sulle casette in legno al fine di fare un po’ di chiarezza su un argomento che desta sempre molte perplessità, e molte è preso sotto gamba. Il mio consiglio è quindi quello di rivolgervi ad un vostro tecnico di fiducia che saprà sicuramente consigliarvi la soluzione più adatta alle vostre esigenze.
Sono a disposizione per maggiori informazioni e potete contattarmi cliccando QUI, telefonicamente o via mail, per una prima consulenza gratuita e senza alcun impegno.